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Riportiamo qui di seguito alcuni articoli tratti dal regolamento per l'esecuzione del T.U.
Leggi di Pubblica Sicurezza che riguardano la "Detenzione e trasporto armi ad uso sportivo"

ART.45
Per gli effetti dell'art.30 della legge, sono considerati armi da taglio gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilli e simili.

ART.80
Sono considerati strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art.42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente la lunghezza di quattro centimetri, le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'art.45 del Regolamento.
Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti: i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedente i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centrimeti sei, purchè il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in possesso, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata; i coltelli e le forbici non acuminate e con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centrimenti, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

Non sono considerati armi, per effetto dello stesso art.45, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Pertanto gli strumenti destinati alle Arti Marziali (uso sportivo) spade, sciabole, bastoni, coltelli etc. non sono considerati armi e quindi non sono sottoposti alla disciplina vigente sulle armi e ciò vendita, detenzione e trasporto.

In ogni caso, il trasporto dei suddetti strumenti, sarebbe opportuno che avvenga accompagnato da apposita tessera o dichiarazione rilasciata dalle società sportive di appartenenza, che approvino la effettiva condizione di praticante di Arti Marziali.

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